Consulenze via internet
Consulenze via internet: liberalizzata pubblicita’ e offerta di servizi.
Dal 14 maggio, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 70/03 che ha recepito la Direttiva europea 2000/31, anche il web entra nelle possibili modalita’ correnti della consulenza offerta dalle professioni regolamentate in Ordini, e quindi anche per i professionisti italiani e’ possibile effettuare “comunicazioni commerciali”, prestare “attivita’ in linea” e fornire servizi “per via elettronica”, il tutto utilizzando la rete. Che quindi puo’ diventare il mezzo su cui viaggia la consulenza professionale. Il testo precisa che il professionista quando offre la sua attivita’ online deve, tra il resto, comunicare il titolo professionale e lo Stato membro in cui e’ stato rilasciato, l’iscrizione all’Ordine, il numero di posizione nell’Albo e il riferimento alle norme ordinistiche, codice deontologico compreso, il numero di p. IVA, l’indicazione “in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi”. Attenzione dunque a come strutturare la propria homepage. La pubblicita’ deve essere rispettosa delle regole deontologiche e deve garantire indipendenza, dignita’, onore della professione, segreto professionale e lealta’ verso clienti e colleghi.