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Sostegno ai disabili



Ogni persona anziana o disabile potrà ottenere che il giudice nomini una persona che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.
È quanto prevede la legge sull'amministratore di sostegno approvata in via definitiva, all'unanimità, dalla commissione Giustizia di Palazzo Madama.
Si tratta, dice il capogruppo DS in commissione Guido Calvi, di «una norma di straordinario rilievo sociale ed etico. Quest'anno, dichiarato anno del disabile, non poteva concludersi in modo migliore che approvando questa legge».

«Siamo riusciti a festeggiare nel miglior modo possibile il Natale -ha commentato il sen. Antonino Caruso, presidente della Commissione Giustizia- e a chiudere idealmente l'anno del disabile.
Esprimo una grande soddisfazione anche perchè questo ddl rappresenta il coronamento di un impegno personale assunto, cui si è aggiunto quello del relatore Zancan.

«L'amministratore di sostegno -spiegano i senatori Ettore Bucciero, Luigi Bobbio e Giuseppe Semeraro- è una figura che viene istituita per quei casi dove non c'è bisogno di giungere all'interdizione o all'inabilitazione.

Il provvedimento stabilisce che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario».

di Andrea Cairola

(26 dicembre 2003; La Stampa)



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Mara Simeone : psicologa-psicoterapeuta iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, n.3015 dell'8-11-1990; specialista in psicoterapia con delibera consiliare del 10-02-1995; titolare responsabile del sito