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Atto di indirizzo sulla pubblicita'




I principi fondamentali

La pubblicita' informativa deve essere realizzata, sotto la responsabilita' del professionista, secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicita' del messaggio pubblicitario. La mancanza di trasparenza e veridicita' dei messaggi pubblicizzati costituisce violazione deontologica.
Costituiscono, altresi', violazione deontologica la diffusione di pubblicita' ingannevole nonche' la pubblicita' comparativa che contrasti con i criteri di rispetto reciproco, lealta' e colleganza e comunque con gli altri principi di cui al capo III del Codice Deontologico.

Contenuto dei messaggi pubblicitari

Puo' essere svolta pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni.
Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente,
- l'iscritto alla sezione A dell'Albo, puo' inoltre pubblicizzare il contesto professionale e l'area di intervento
- lo psicologo-psicoterapeuta, puo' inoltre pubblicizzare il modello teorico di riferimento relativo alla formazione conseguita e l'indirizzo
- l'iscritto alla sezione B dell'Albo, puo' inoltre pubblicizzare i settori specifici nei quali esercita la professione, le attivita' professionali di cui all'articolo 3, comma 1-quiquies della L. 170/2003

I mezzi per la diffusione dei messaggi pubblicitari

E' consentita pubblicita' mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge attivita', inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L'informazione pubblicitaria e' inoltre consentita su carta intestata, su biglietti da visita e con ogni altro mezzo, purche' venga realizzata secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicita' del messaggio e in un'ottica di servizio alla collettivita', prestando particolare attenzione alla sua influenza sull'utenza. In particolare, le inserzioni sulle pagine Web di Internet devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni del "Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attivita' professionale degli psicologi".

Cosa cambia rispetto al passato

Le nuove norme comportano un cambiamento nel rapporto tra l'Ordine e i suoi iscritti. Una piccola rivoluzione copernicana che nell'ambito della pubblicita' della professione da una parte conferisce all'Ordine le funzioni di affiancamento e tutoraggio sostituendosi alla tradizionale funzione di vigilanza, e dall'altra impone agli iscritti una maggiore responsabilizzazione rispetto alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
- Gli iscritti non hanno piu' l'obbligo di richiesta del Nulla osta alla pubblicita' come avveniva in precedenza.
- Qualora sussistano dubbi circa la liceita' della pubblicita', il professionista puo' rivolgersi all'Ordine per chiedere una preventiva valutazione.
- L'Ordine su impulso di parte o d'ufficio, verifica la liceita' delle pubblicita' diffuse o che comunque risultino ingannevoli, non trasparenti, non veritiere o difformi rispetto ai criteri dettati dall'Atto di indirizzo.

Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comununicazione a distanza nell'attivita' professionale degli psicologi


Nella seduta del Consiglio del 2 marzo 2007 sono state apportate alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del Codice relative alle procedure di comunicazione tra gli iscritti e l'Ordine.

Le nuove procedure di comunicazione all'Ordine
- Non e' piu' necessario chiedere preventivamente un parere di conformita' all'Ordine per apparire e/o operare in un sito internet che eroga servizi
- Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attivita' scientifiche e professionali, dichiarando sotto la propria responsabilita' di essersi conformato al Codice di Condotta.
- La comunicazione dovra' essere resa dall'iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito www.ordinepsicologilazio.it
- L'Ordine terra' un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.
- Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo e' tenuto a darne comunicazione all'Ordine.
- Nel sito lo psicologo potra' rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla conformita' del sito internet al Codice di Condotta.
- L'Ordine potra' disporre controlli per verificare il rispetto del Codice di Condotta.


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Mara Simeone : psicologa-psicoterapeuta iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, n.3015 dell'8-11-1990; specialista in psicoterapia con delibera consiliare del 10-02-1995; titolare responsabile del sito